Vai al contenuto della pagina.
Regione Liguria
Accesso ai servizi
Comune di Castellaro
Cerca
Sezioni principali
Aree Tematiche
L'Amministrazione
Vivere Castellaro
» Come fare per
» Denuncia di cessione di fabbricato
Aree Tematiche
+
Ambiente e territorio
Bandi, concorsi e atti
Imposte, tariffe e finanze
Lavori pubblici, urbanistica e patrimonio
Salute
Polizia locale e sicurezza
Servizi scolastici
Commercio ed imprese
Cultura
Viabilità e trasporti
Informativa Semplificata Comune di Castellaro
L'Amministrazione
+
Sindaco
Giunta
Consiglio
Uffici e Riferimenti
Orario Uffici
Commissioni Consiliari Permanenti
Regolamenti
Statuto
Segretario
Amministrazione trasparente
Vivere Castellaro
+
Come raggiungerci
Galleria fotografica
Il Comune in breve
Storia
TURISMO OUTDOOR
COME FARE PER
Denuncia di cessione di fabbricato
Come Fare:
La denuncia di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda il proprietario di un immobile che affitta, vende o comunque consente, a qualsiasi titolo l'uso esclusivo, di un immobile o parte di esso, per un periodo superiore a trenta giorni.
In tali casi,(previsti dall'art.12 del decreto legge 21.03.1978 n.59 convertito in legge il 18.05.1978 n.191), il titolare dell'immobile deve presentare la comunicazione in questura entro 48 ore dalla cessione, compilando un modulo da consegnare all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Questura / Commissariato di Pubblica Sicurezza/ Municipio, se si tratta di comuni dove non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.) oppure da inviare per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agli stessi uffici.
Recentemente però l'art.3 comma 3 del D.L 14.03.2011 n.23 (con decorrenza 7.04.2011) ha stabilito che non sussiste più l'obbligo della comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il contratto di locazione. L'art.3 comma 6 dello stesso decreto prevede tuttavia che la comunicazione deve essere ugualmente inoltrata se la locazione ad uso abitativo è effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni. L'art. 5 comma 1 lettera d) e comma 4 del D.L. 13.05.2011 n.70 (con decorrenza 14.05.2011) ha esteso tale esenzione dall'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di compravendita di immobili o di diritti immobiliari, per cui sia avvenuta la registrazione.
Per ulteriori informazioni consultare il sito della polizia di stato:
www.poliziadistato.it/articolo/23001/
Dove Rivolgersi:
Ufficio polizia (vedi dettaglio e orario di apertura)
Riferimenti Normativi:
Art.12 del decreto legge 21.03.1978 n.59 convertito in legge il 18.05.1978 n.191
Art.3 comma 3,6 del D.L 14.03.2011 n.23
Art. 5 comma 1 lettera d) e comma 4 del D.L. 13.05.2011 n.70
Indietro
Come Fare Per
Ambiente e territorio
Ufficio Tecnico
Pratiche anagrafe e stato civile
Elettorale
Accesso agli atti
Polizia municipale
Autocertificazioni
Certificati anagrafici e stato civile
Comune di Castellaro
Contatti
Via Mazzini 9
18011 Castellaro (Im)
P.Iva: 00121350086
Telefono:
0184479050
Fax: 0184479161
E-mail:
PEC:
(PROTOCOLLO GENERALE)
Contatti D.P.O.
E-mail:
PEC:
I..s.e.c. Srl
Ufficio relazioni con il pubblico
Uffici e orari
Numeri utili
Trasparenza
Amministrazione trasparente
Link utili
Regione Liguria
Provincia di Imperia
Seguici su
Newsletter
Privacy
Note legali
Dati monitoraggio
Come fare per
Dichiarazione di accessibilità
Credits
© Comune di Castellaro - Tutti i diritti riservati